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Lo Studio LegaleĀ si impegna duramente in tutti i casi. Di seguito ti proponiamo un elenco di contributi che potrebbero essere di tuo interesse.

GDPR E IMPRESE: QUALI ADEMPIMENTI?

Una guida per orientare le imprese ai principali adempimenti richiesti dalla nuova normativa in materia di privacy.

ALLA MORTE DEL SOCIO DI S.N.C. E' NECESSARIO MODIFICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA?

L'art. 2284 c.c. sancisce che, in caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societĆ  ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

A sua volta, in relazione alla ragione sociale, l’art. 2292 c.c. prevede che: ā€œLa societĆ  in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.

La societĆ  può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentonoā€.

In sostanza, dunque, gli eredi possono consentire la permanenza del nome del socio defunto nella ragione sociale della s.n.c.: a tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha altresƬ precisato che ā€œIn tema di societĆ  di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della societĆ  e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le societĆ  di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibiliā€ (Cass. civ. n. 18409/2014). D'altro canto, la conservazione del nome del socio defunto nella ragione sociale risulta solitamente riconnesso ad un'esigenza di tutela del valore di avviamento commerciale dell'impresa. 

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Orientamenti contrapposti si registrano, peraltro, in dottrina con riferimento alla necessitĆ  di "aggiornare" la ragione sociale dell'impresa: ed infatti, parte della dottrina interpreta i due commi del summenzionato art. 2292 cod. civ. in modo autonomo ed indipendente, affermando che, se da un lato ĆØ ben possibile, con il consenso degli eredi, mantenere nella ragione sociale il riferimento al socio defunto, dall’altro sarebbe pur sempre necessario, ai sensi del primo comma della disposizione, modificare la ragione sociale aggiungendo il nome di almeno un socio attuale.

Tale seconda opzione sembrerebbe, in ogni caso, preferibile per ragioni di tutela del legittimo affidamento del terzo in ordine all’effettiva composizione della compagine societaria.

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